la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Integrazione degli articoli 14, comma 1
     e 15, comma 1, delle legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6
 
   1.  All'art.  14,  comma 1, della legge regionale n. 6 del 1986 e'
aggiunta la seguente lettera f):
    " f) stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi  prodotti
in proprio".
   2.  All'art.  15,  comma 1, lettera b), della legge regionale n. 6
del 1986, sono aggiunte le seguenti parole: "prodotti da terzi".