la seguente legge: Art. 1. Integrazione degli articoli 14, comma 1 e 15, comma 1, delle legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6 1. All'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 6 del 1986 e' aggiunta la seguente lettera f): " f) stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi prodotti in proprio". 2. All'art. 15, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 6 del 1986, sono aggiunte le seguenti parole: "prodotti da terzi".